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Il 7 gennaio 2015 è stata emanata la risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, all’istanza di ANORC ( Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale) circa il dubbio che nasceva dall’art. 7 del DM 17 giugno 2014, ovvero se per i documenti informatici conservati prima dell’entrata in vigore del decreto permanesse l’obbligo della comunicazione dell’impronta dell’archivio informatico all’Agenzia delle Entrate: “ Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento dell’entrata in vigore del presente decreto”
L’obbligo della comunicazione dell’impronta viene meno per tutti i documenti informatici a rilevanza tributaria in conservazione digitale, poiché la loro validità è garantita dall’estensione delle marche temporali fino a 20 anni (art. 9 DPCM 30 marzo 2009). Si riporta l’istanza ufficiale di ANORC.
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