Fattura elettronica PA in quali casi è possibile il rifiuto

A partire dal 6 novembre 2020 sarà possibile per le Pubbliche Amministrazioni rifiutare le fatture elettroniche. Questa importante novità è stata inserita all’interno del decreto semplificazioni con il disegno di legge n.132 del 24 agosto 2020 dove sono stati definiti i casi in cui la PA risulta legittimata.

La motivazione è che negli ultimi anni sono stati riscontrati molti rifiuti  da parte della Pubblica Amministrazione senza addurre alcuna motivazione . Le misure introdotte mirano dunque a porre un argine a questo tipo di problematiche.

I cinque casi di rifiuto della Fattura Elettronica

Alla PA sarà consentito il rifiuto della Fattura Elettronica nei seguenti casi:

  • la FE fa riferimento ad un’operazione che non è intestata alla Pubblica Amministrazione che la riceve;
  • Se vi è l’omessa o errata indicazione o del CIG (codice identificativo di gara) o del CUP (codice unico di progetto).
  • Per l’acquisto di dispositivi medici, di omessa o errata indicazione del codice di repertorio 
  • Quando, per l’acquisto di prodotti farmaceutici, vi è omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) 
  •  Se è omessa o errata l’ indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Come verrà comunicato il rifiuto della Fattura Elettronica?

Se il rifiuto rientra in almeno uno dei cinque casi appena elencati  la Pubblica Amministrazione deve obbligatoriamente comunicare il rifiuto della FE secondo le modalità previste dall’Allegato B al DM 55/2013.

Quindi dal 6 novembre, tassativamente si dovrà indicare la causa del rifiuto ne consegue che verrà inviata una notifica di Esito Negativo al Sistema di Interscambio che, a sua volta, provvederà all’inoltro al soggetto trasmettente.

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