Nuovo tracciato XML obbligatorio dal 1° gennaio 2021

Dal 1° Gennaio 2021 cambia il calendario di utilizzo del nuovo tracciato XML per la e-fattura, approvato dall’Agenzia con il provvedimento n. 166579/2020  del 20 aprile.

A partire dal 1° Ottobre 2020, fino al 31 Dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà ancora le fatture elettroniche e le note di variazione con lo schema attualmente in vigore.

Cosa cambia nel nuovo tracciato XML?

Le modifiche riguardano vari aspetti del tracciato, ad esempio:

  • l’eliminazione dell’obbligo di popolare il campo relativo all’importo del bollo, che diventa opzionale;
  • l’ampliamento del blocco riferito alla gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali, quali ad esempio, i contributi INPS, Enasarco e Enpam;
  • l’estensione dell’arrotondamento a 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni;
  • la previsione di nuovi codici di errore che possono determinare lo scarto delle fatture non conformi.

Quali altre novità e modifiche verranno introdotte?

Ci sarà anche un ampliamento delle tipologie di documenti che potranno essere trasmesse allo SdI, consentendo una maggiore flessibilità nel predisporre le e-fatture e permettendo all’Agenzia delle entrate di predisporre con maggior precisione la dichiarazione IVA precompilata.

Sono, ad esempio, previsti i seguenti codici per l’integrazione della fattura:

  • codice TD16: integrazione fattura a seguito di reverse charge interno;
  • codice TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
  • codice TD18: integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari;
  • codice TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/1972.

Che vantaggi si avranno dall’utilizzo dei nuovi codici natura?

Con l’utilizzo dei nuovi codici sarà possibile evitare di trasmettere l'esterometro per le fatture passive estere, sia UE che extra-Ue.

Importanti sono anche le nuove codifiche che riguardano la natura delle operazioni riportate in fattura. Tra gli altri, si segnala che il codice natura N.2. relativo alle operazioni non soggette si suddivide in N2.1. per i casi da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972 e N.2.2. per gli altri casi di non soggette.

Saranno previste anche modifiche relative a :

  • il codice N3 (operazioni non imponibili): occorrerà utilizzare i codici di dettaglio che vanno da N3.1. a N3.6;
  • il codice N6 (reverse charge): anche in questo caso sono previsti codici di dettaglio da N6.1. a N6.9 con sottocodici legati alle tipologie di operazioni soggette a inversione contabile quali ad esempio le cessioni di rottami, di telefoni cellulari, le operazioni nel settore energetico.
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