Rifiuto fatture elettronica dalle PA? Resta valida l’emissione

Le fatture elettroniche per prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito che vengono emesse nei confronti della Pa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto Iva, si considerano comunque emesse nel momento in cui viene rilasciata la ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio, anche se successivamente rifiutate dalla Pa.

L’Agenzia delle Entrate lo ha precisato con il principio di diritto n°17 del 30 ottobre 2020 che arriva a pochi giorni dall’entrate in vigore del Decreto MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, sui casi di rifiuto previsti il 6 novembre 2020:

Nel testo si legge:

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto 3 aprile 2013, n. 55, “La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio. Ai fini dell’emissione non rileva, dunque, l’eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA”.

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